Whistleblowing



Le segnalazioni che rientrano nel perimetro del whistleblowing riguardano (D.lgs.24/23 art.2, comma1, lettera a):

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);

2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei
modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);

3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati
nell’allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti
dell’Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati
nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati
finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità
dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare;
sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione
dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei
sistemi informativi;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in
materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché' le violazioni riguardanti il mercato interno connesse
ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere
un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di
imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti
dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);


Per espressa previsione legislativa, le disposizioni in materia di whistleblowing non si applicano
(art. 1, D.Lgs. 24/2023):

a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della
persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile
che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero
inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione
europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali
che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla
direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;

c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti
di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente
dell’Unione europea.